SINTESI: SI RIVOTA TRA LA SARTINI E LA SORDINI ENTRO DUE MESI!
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
sul ricorso numero di registro generale 6551 del 2010, proposto dalla signora Gloria Anna Sordoni, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Leuzzi, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Lucrezio Caro N. 63;
Comune di Monte San Vito, Adunanza dei Presidenti delle Sezioni per L'Elezione Diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; Ufficio Elettorale della Sezione N.2 Elezione Diretta Sindaco e Consiglio Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Borgo, con domicilio eletto presso Avv. Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sabrina Sartini, Manuela Bora, Lino Secchi, Paolo Pompignoli, Candelaresi Fabio, Michele Sebastianelli, Claudio D'Angelo, Loris Bernacchia, Luciano Giacometti, Manuela Grilli, Francesco Calignano, Marco Mazzanti, Alberto Pigliapoco, Alessia Chiodi, Renato Bonucci, Michela Marinangeli, Stefano Pacetti, Fabiano Pieralisi, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Ranci, Pietro Ranci, con domicilio eletto presso Elio Vitale in Roma, viale Mazzini 6;
Rosemary Martarelli, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Crapolicchio, con domicilio eletto presso Silvio Crapolicchio in Roma, via Belsiana, 100;
Alberto Bastianelli, Moreno Bertini, Alison Discepoli, Erika Fulgenzi, Rossella Martarelli, Katia Pigliapoco, Fabio Piombetti, Emanuele Re, Alessandro Scaloni, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Boldrini, con domicilio eletto presso Gianluca Giovannetti in Roma, via Lucrezio Caro N. 63;
della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 02461/2010, resa tra le parti, concernente PROCLAMAZIONE ELETTI - CONSULTAZIONI COMUNALI ANNO 2009
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Elettorale della Sezione N.2 Elezione Diretta Sindaco e Consiglio Comunale e di Sabrina Sartini e di Manuela Bora e di Lino Secchi e di Paolo Pompignoli e di Candelaresi Fabio e di Michele Sebastianelli e di Claudio D'Angelo e di Loris Bernacchia e di Luciano Giacometti e di Manuela Grilli e di Francesco Calignano e di Marco Mazzanti e di Alberto Pigliapoco e di Alessia Chiodi e di Renato Bonucci e di Michela Marinangeli e di Stefano Pacetti e di Fabiano Pieralisi e di Rosemary Martarelli e di Alberto Bastianelli e di Moreno Bertini e di Alison Discepoli e di Erika Fulgenzi e di Rossella Martarelli e di Katia Pigliapoco e di Fabio Piombetti e di Emanuele Re e di Alessandro Scaloni;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2010 il Cons. Marzio Branca e uditi per le parti gli avvocati Leuzzi, l'Avvocato dello Stato Fedeli, Ranci, Crapolicchio e Boldrini.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
All’esito delle elezioni per la carica di sindaco e di consigliere comunale svoltesi il 6 e 7 giugno 2009 nel Comune di Monte San Vito (AN), il candidato sindaco per la lista n. 2 “Democratici e Riformisti” la signora Sabrina Sartini e altri candidati delle medesima lista, hanno adito il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche chiedendo l’annullamento:
- dell’atto di proclamazione degli eletti contenuto nel verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale – anno 2009 – del Comune di Monte S. Vito;
- delle operazioni di voto tenutesi nella Sezione Elettorale n.1 che ha attribuito alla lista n.1 un voto già dichiarato non attribuibile e nullo;
- delle operazioni di voto tenutesi nella Sezione Elettorale n.2 del Comune di Monte S.Vito, che non ha attribuito n.2 schede recanti altrettanti voti espressi per la lista n.2;
- dell’atto con il quale il Sindaco ha pubblicato i risultati delle elezioni;
- di ogni atto precedente, presupposto, contestuale successivo e conseguente comunque connesso e correlato, nulla escluso, ivi comprese, in via del tutto subordinata, le operazioni di voto dell’Ufficio Distaccato della Sezione per la raccolta del voto con procedura speciale degli elettori ricoverati in luogo di cura con meno di 100 posti letto,
nonché per la correzione dei risultati elettorali quali proclamati dall’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del Comune di Monte S. Vito, con conseguente statuizione di rituali esiti delle elezioni sia per quanto riguarda il candidato Sindaco, sia per quanto attiene alla lista vincente collegata al candidato Sindaco.
Il sindaco proclamato eletto signora Gloria Anna Sordoni, ed altri candidati della lista n. 1 “Insieme per Monte San Vito – Lista Sordoni”, ha proposto ricorso incidentale reclamando la mancata attribuzione di due voti considerati nulli in sede di scrutinio.
Il TAR delle Marche, con la sentenza in epigrafe, ha accolto in parte il ricorso principale annullando la attribuzione del voto contestato alla Lista Sardoni, ed ha respinto il ricorso incidentale proposto dalla Sig.ra Sordoni Gloria Anna.
Conseguentemente, ha annullato, in parte qua, il verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale di Sezione n. 1 nonché il verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni.
Ha quindi disposto la correzione dei risultati elettorali assegnando alla lista n. 1 la cifra elettorale complessiva di n. 1.653 voti validi, pari alla cifra elettorale della lista n. 2.
Ha inoltre annullato il verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni della parte in cui proclama eletto alla carica di Sindaco del Comune di Monte San Vito la Sig.ra Sordoni Gloria Anna anziché prendere atto della parità di voti, tra la predetta candidata e la candidata sindaco Sig.ra Sartini Sabrina, e disporre, ai sensi dell’art. 71 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, la prosecuzione del procedimento elettorale mediante espletamento del turno di ballottaggio tra le due suddette candidate.
Ha annullato, in fine, il verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni della parte in cui procede alla ripartizione del numero dei seggi di consigliere comunale.
La signora Sardoni ha proposto appello per la riforma della sentenza.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame la signora Sartini e i candidati della sua lista, che hanno anche avanzato appello incidentale per la parte di soccombenza.
Si è anche costituita nel giudizio di appello la signora Resemary Martarelli , presidente del seggio n. 1, sostenendo la legittimità del procedimento elettorale e l’infondatezza del ricorso di primo grado.
Si sono costituiti in giudizio a sostegno delle tesi dell’appellante il sig. Alberto Bastianelli e gli altri candidati della Lista Sordoni meglio specificati in epigrafe.
Le parti hanno depositato memorie.
Alla pubblica udienza del 23 novembre 2010 la causa è stata trattenuta indecisione.
1. La materia del contendere concerne tre distinte contestazioni.
L’appellante principale Sordoni lamenta:
1) l’annullamento in primo grado della attribuzione alla lista “Insieme per San Vito – Lista Sordoni” di una preferenza in un primo momento qualificata come contestata e non attribuita, e successivamente riconosciuta come valida nella sezione elettorale n. 1. Si tratta della scheda recante oltre la croce sul simbolo della lista, anche l’espressione di voto per un candidato nominato “Cirillo”, preceduta da una macchia sulla quale compare un segno interpretabile come S o 5;
2) la mancata attribuzione di due voti nella sezione n. 2, che il seggio ha annullato. I primi giudici hanno ritenuto corretto l’operato della Sezione, perché in un caso (scheda Sassaroli), l’espressione del voto presentava un chiaro segno di riconoscimento; nell’altro caso, si è ravvisata l’incertezza della volontà dell’elettore, in quanto il voto è stato espresso a favore di due diverse liste.
2. La parte appellata (candidata Sartini), a sua volta, ribaditi tutti i motivi di ricorso esposti in primo grado e dichiarati assorbiti, in via incidentale impugna il rigetto delle censure afferenti alla mancata attribuzione di 2 preferenze alla lista Democratici e Riformisti nella sezione n. 2, nonostante che, secondo l’assunto, la volontà dell’elettore fosse chiaramente intellegibile.
3. Tutte le suesposte doglianze sono infondate.
Con riguardo alla contestazione della sentenza nella parte relativa all’annullamento della scheda “Cirillo”, l’appellante invoca il principio di favore per la validità del voto, sancito dagli art. 64 e 69 del d.P.R. n. 570 del 1960, per cui le ipotesi di nullità devono limitate ai casi in cui segni o errori siano tali da far ritenere in modo inoppugnabile la volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto.
Ad avviso del Collegio il richiamato principio nella specie non può essere applicato.
Si è in presenza, infatti, di una espressione della preferenza che: a) presenta una vistosa macchia che richiama il tentativo di apportare una cancellatura; b) sulla macchia è stato tracciato un segno curvilineo a forma di S; c) il nome Cirillo non corrisponde ad alcun candidato della lista Sordoni.
Si tratta di un complesso di diverse irregolarità che, isolatamente considerate, non avrebbero consentito di raggiungere la certezza circa la volontà dell’elettore di rendere riconoscibile il voto, ma che, invece, cumulandosi in unico contesto, assumono quel requisito di inspiegabilità sul piano razionale, che impone di pervenire all’annullamento del voto.
Le argomentazioni dell’appellante in punto di fatto non appaiono idonee a contrstare la detta conclusione.
La somiglianza del nome vergato “Cirillo” con quello del candidato Cillo Thomas avrebbe assunto un qualche rilievo se risultasse positivamente che il sig. Cillo veniva abitualmente soprannominato Cirillo; ma di questo assunto non è fornita alcuna dimostrazione, né risulta, quasi a prova del contrario, che alcuna delle 36 preferenze attribuite al Cillo sia stata espressa con il nome di Cirillo.
Né può trarsi argomento dal fatto che la S, figurante sulla cancellatura, sarebbe in realtà un 5, scritto male, che corrisponde al numero occupato dal sig. Cillo nella lista Sordoni. Ed invero, il segno in questione pare interpretabile come 9 non meno che come 5.
La sentenza impugnata, pertanto, merita di essere confermata quanto al profilo in esame.
4. Alla stessa conclusione, peraltro, deve pervenirsi con riguardo agli altri capi della decisione.
Le 2 schede di cui l’appellante pretende l’assegnazione sono correttamente descritte dai primi giudici, e denunciano, l’una la riconoscibilità evidente (scheda Sassaroli); l’altra, con la espressione del voto nella prima e nella seconda casella, denota obiettiva incertezza sulla volontà dell’elettore.
Ma altrettanto incontestabile risulta l’indecifrabilità dell’intenzione di voto nelle 2 schede la cui attribuzione è rivendicata dalla lista Democratici e Riformisti. In entrambi i casi si rinviene una croce, i cui tratti, pur intersecandosi nella casella centrale “Democratici e Riformisti”, sono accompagnati da altri segni debordanti in altre caselle, che, semmai, depongono nel senso di voler cancellare il voto espresso.
Anche l’appello incidentale, pertanto, deve essere respinto.
5. L’esito del giudizio evidenzia posizioni di soccombenza di entrambe le parti contrapposte e ciò giustifica la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull’appello incidentale li respinge entrambi;
compensa le spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Marzio Branca, Consigliere, Estensore
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)