martedì 14 dicembre 2010

Cancun, mezza vittoria al vertice Onu - Il summit sul clima si chiude con un atto che va oltre Kyoto, ma senza impegni vincolanti. La Bolivia non ci sta

CANCUN (Messico) - Si erano già levati i calici, moltiplicati gli applausi. A mezzanotte a Cancun (sette ora italiana) l’accordo sul clima sembrava cosa fatta. Il Messico aveva fatto il miracolo. Patricia Espinosa, la presidente della conferenza sul clima, usciva coperta di allori: il Cancun act era una sua creatura. Nemmeno due ore dopo, il panico. Pablo Solon, il capo negoziatore boliviano, il novello Bolivar di questa conferenza sul clima non ha esitato: ha rifiutato l’accordo, con sdegno e decisione. Incurante che gli alleati del suo gruppo Al.ba, l’Alternativa Bolivariana, i contestatori dei vertici sul clima, questa volta erano scesi a miti consigli. Lui no. Panico, indecisione. Le regole di questi vertici dicono che ci vogliono i voti di tutti i partecipanti (194) per far approvare l’accordo. Nelle delegazioni serpeggia l‘indecisione. Christine Figueres, segretaria della Conferenza, alle due di notte è decisa: «Basta il consenso, non l’unanimita» L’ultima parola non e’ ancora detta. Spetta, comunque alla presidente, lei, Patricia Espinosa, artefice del Cancun act. Alla plenaria che deve essere ancora convocata.
L'ACCORDO SUL TAVOLO - Era una bella vittoria della diplomazia sopraffina, questo accordo è il caso di dirlo. Perché poi a guardarlo dentro questo documento di Cancun (lo chiamano «pacchetto bilanciato») si trovano semplicemente tante dichiarazioni politiche e d’intenti, nessuna vincolante, nessuna operativa. Per adesso. È tutto rinviato al prossimo vertice di Durban del 2011. Eppure dopo il fallimento del vertice di Copenaghen dello scorso anno questo pacchetto messicano appare come un faro ad illuminare la nebbia che avvolge la nostra povera terra inquinata. Dentro c’é scritto che il protocollo di Kyoto deve continuare dopo la sua scadenza naturale, il 2012. E che i paesi che vi aderiscono dovranno tagliare le loro emissioni di CO2 da un minimo del 25 a un massimo del 40%. Non era scontato. Anzi. È stata Patricia Espinosa che si è andata a prendere a uno a uno i dissenzienti di Kyoto, a cominciare dal Giappone. E’ stata lei a convincere anche la Russia e il Canada. Lei che si è presa le lodi, pubbliche e sperticate, di un paese affatto docile, come l’India, per bocca del suo ministro Ramesh. Dentro il pacchetto ci sono anche i soldi del fast start per i Paesi in via di sviluppo (30 miliardi di dollari, 410 milioni da parte dell’Italia ) e poi il Green climate fund, un fondo per far decollare l’economia verde nel mondo con 100 miliardi di dollari l’anno gestito per tre anni dalla Banca mondiale e da 40 Paesi membri (25 in via di sviluppo e 15 sviluppati). Anche Felipe Calderon, il presidente messicano, può ridere, stanotte. «Ma chi è stata davvero straordinaria è stata la presidente della conferenza Patricia Espinosa», dice Stefania Prestigiacomo, il nostro ministro dell’Ambiente, con un pizzico di amaro in bocca: «Non avremmo potuto farcela anche noi in Europa, lo scorso anno a Copengahen?».


Corriede della Sera del 11 dicembre 2010

domenica 5 dicembre 2010

ASSEMBLEA SUI RIFIUTI DEL 03/12/2010, GUARDA GLI INTERVENTI!

Presentazione Assemblea

Intervento Rossano Ercolini 
 


Intervento Marco Gambini
 


Intervento Adriano Mei
 


Intervento Piero Medi
 



Luca Fioretti  
  


Azienda Cavallari

Quattrini


Discussioni finali
     

La sentenza finale del Consiglio di Stato

SINTESI: SI  RIVOTA TRA LA SARTINI E LA SORDINI ENTRO DUE MESI!





N. 08470/2010 REG.SEN.

N. 06551/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6551 del 2010, proposto dalla signora Gloria Anna Sordoni, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Leuzzi, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Lucrezio Caro N. 63; 
contro
Comune di Monte San Vito, Adunanza dei Presidenti delle Sezioni per L'Elezione Diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; Ufficio Elettorale della Sezione N.2 Elezione Diretta Sindaco e Consiglio Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Borgo, con domicilio eletto presso Avv. Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
Sabrina Sartini, Manuela Bora, Lino Secchi, Paolo Pompignoli, Candelaresi Fabio, Michele Sebastianelli, Claudio D'Angelo, Loris Bernacchia, Luciano Giacometti, Manuela Grilli, Francesco Calignano, Marco Mazzanti, Alberto Pigliapoco, Alessia Chiodi, Renato Bonucci, Michela Marinangeli, Stefano Pacetti, Fabiano Pieralisi, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Ranci, Pietro Ranci, con domicilio eletto presso Elio Vitale in Roma, viale Mazzini 6;
Rosemary Martarelli, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Crapolicchio, con domicilio eletto presso Silvio Crapolicchio in Roma, via Belsiana, 100;
Alberto Bastianelli, Moreno Bertini, Alison Discepoli, Erika Fulgenzi, Rossella Martarelli, Katia Pigliapoco, Fabio Piombetti, Emanuele Re, Alessandro Scaloni, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Boldrini, con domicilio eletto presso Gianluca Giovannetti in Roma, via Lucrezio Caro N. 63; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 02461/2010, resa tra le parti, concernente PROCLAMAZIONE ELETTI - CONSULTAZIONI COMUNALI ANNO 2009

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Elettorale della Sezione N.2 Elezione Diretta Sindaco e Consiglio Comunale e di Sabrina Sartini e di Manuela Bora e di Lino Secchi e di Paolo Pompignoli e di Candelaresi Fabio e di Michele Sebastianelli e di Claudio D'Angelo e di Loris Bernacchia e di Luciano Giacometti e di Manuela Grilli e di Francesco Calignano e di Marco Mazzanti e di Alberto Pigliapoco e di Alessia Chiodi e di Renato Bonucci e di Michela Marinangeli e di Stefano Pacetti e di Fabiano Pieralisi e di Rosemary Martarelli e di Alberto Bastianelli e di Moreno Bertini e di Alison Discepoli e di Erika Fulgenzi e di Rossella Martarelli e di Katia Pigliapoco e di Fabio Piombetti e di Emanuele Re e di Alessandro Scaloni;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2010 il Cons. Marzio Branca e uditi per le parti gli avvocati Leuzzi, l'Avvocato dello Stato Fedeli, Ranci, Crapolicchio e Boldrini.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
All’esito delle elezioni per la carica di sindaco e di consigliere comunale svoltesi il 6 e 7 giugno 2009 nel Comune di Monte San Vito (AN), il candidato sindaco per la lista n. 2 “Democratici e Riformisti” la signora Sabrina Sartini e altri candidati delle medesima lista, hanno adito il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche chiedendo l’annullamento:
- dell’atto di proclamazione degli eletti contenuto nel verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale – anno 2009 – del Comune di Monte S. Vito;
- delle operazioni di voto tenutesi nella Sezione Elettorale n.1 che ha attribuito alla lista n.1 un voto già dichiarato non attribuibile e nullo;
- delle operazioni di voto tenutesi nella Sezione Elettorale n.2 del Comune di Monte S.Vito, che non ha attribuito n.2 schede recanti altrettanti voti espressi per la lista n.2;
- dell’atto con il quale il Sindaco ha pubblicato i risultati delle elezioni;
- di ogni atto precedente, presupposto, contestuale successivo e conseguente comunque connesso e correlato, nulla escluso, ivi comprese, in via del tutto subordinata, le operazioni di voto dell’Ufficio Distaccato della Sezione per la raccolta del voto con procedura speciale degli elettori ricoverati in luogo di cura con meno di 100 posti letto,
nonché per la correzione dei risultati elettorali quali proclamati dall’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del Comune di Monte S. Vito, con conseguente statuizione di rituali esiti delle elezioni sia per quanto riguarda il candidato Sindaco, sia per quanto attiene alla lista vincente collegata al candidato Sindaco.
Il sindaco proclamato eletto signora Gloria Anna Sordoni, ed altri candidati della lista n. 1 “Insieme per Monte San Vito – Lista Sordoni”, ha proposto ricorso incidentale reclamando la mancata attribuzione di due voti considerati nulli in sede di scrutinio.
Il TAR delle Marche, con la sentenza in epigrafe, ha accolto in parte il ricorso principale annullando la attribuzione del voto contestato alla Lista Sardoni, ed ha respinto il ricorso incidentale proposto dalla Sig.ra Sordoni Gloria Anna.

Conseguentemente, ha annullato, in parte qua, il verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale di Sezione n. 1 nonché il verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni.
Ha quindi disposto la correzione dei risultati elettorali assegnando alla lista n. 1 la cifra elettorale complessiva di n. 1.653 voti validi, pari alla cifra elettorale della lista n. 2.
Ha inoltre annullato il verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni della parte in cui proclama eletto alla carica di Sindaco del Comune di Monte San Vito la Sig.ra Sordoni Gloria Anna anziché prendere atto della parità di voti, tra la predetta candidata e la candidata sindaco Sig.ra Sartini Sabrina, e disporre, ai sensi dell’art. 71 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, la prosecuzione del procedimento elettorale mediante espletamento del turno di ballottaggio tra le due suddette candidate.
Ha annullato, in fine, il verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni della parte in cui procede alla ripartizione del numero dei seggi di consigliere comunale.
La signora Sardoni ha proposto appello per la riforma della sentenza.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame la signora Sartini e i candidati della sua lista, che hanno anche avanzato appello incidentale per la parte di soccombenza.
Si è anche costituita nel giudizio di appello la signora Resemary Martarelli , presidente del seggio n. 1, sostenendo la legittimità del procedimento elettorale e l’infondatezza del ricorso di primo grado.
Si sono costituiti in giudizio a sostegno delle tesi dell’appellante il sig. Alberto Bastianelli e gli altri candidati della Lista Sordoni meglio specificati in epigrafe.
Le parti hanno depositato memorie.
Alla pubblica udienza del 23 novembre 2010 la causa è stata trattenuta indecisione.
DIRITTO
1. La materia del contendere concerne tre distinte contestazioni.
L’appellante principale Sordoni lamenta:
1) l’annullamento in primo grado della attribuzione alla lista “Insieme per San Vito – Lista Sordoni” di una preferenza in un primo momento qualificata come contestata e non attribuita, e successivamente riconosciuta come valida nella sezione elettorale n. 1. Si tratta della scheda recante oltre la croce sul simbolo della lista, anche l’espressione di voto per un candidato nominato “Cirillo”, preceduta da una macchia sulla quale compare un segno interpretabile come S o 5;
2) la mancata attribuzione di due voti nella sezione n. 2, che il seggio ha annullato. I primi giudici hanno ritenuto corretto l’operato della Sezione, perché in un caso (scheda Sassaroli), l’espressione del voto presentava un chiaro segno di riconoscimento; nell’altro caso, si è ravvisata l’incertezza della volontà dell’elettore, in quanto il voto è stato espresso a favore di due diverse liste.
2. La parte appellata (candidata Sartini), a sua volta, ribaditi tutti i motivi di ricorso esposti in primo grado e dichiarati assorbiti, in via incidentale impugna il rigetto delle censure afferenti alla mancata attribuzione di 2 preferenze alla lista Democratici e Riformisti nella sezione n. 2, nonostante che, secondo l’assunto, la volontà dell’elettore fosse chiaramente intellegibile.
3. Tutte le suesposte doglianze sono infondate.
Con riguardo alla contestazione della sentenza nella parte relativa all’annullamento della scheda “Cirillo”, l’appellante invoca il principio di favore per la validità del voto, sancito dagli art. 64 e 69 del d.P.R. n. 570 del 1960, per cui le ipotesi di nullità devono limitate ai casi in cui segni o errori siano tali da far ritenere in modo inoppugnabile la volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto.
Ad avviso del Collegio il richiamato principio nella specie non può essere applicato.
Si è in presenza, infatti, di una espressione della preferenza che: a) presenta una vistosa macchia che richiama il tentativo di apportare una cancellatura; b) sulla macchia è stato tracciato un segno curvilineo a forma di S; c) il nome Cirillo non corrisponde ad alcun candidato della lista Sordoni.
Si tratta di un complesso di diverse irregolarità che, isolatamente considerate, non avrebbero consentito di raggiungere la certezza circa la volontà dell’elettore di rendere riconoscibile il voto, ma che, invece, cumulandosi in unico contesto, assumono quel requisito di inspiegabilità sul piano razionale, che impone di pervenire all’annullamento del voto.
Le argomentazioni dell’appellante in punto di fatto non appaiono idonee a contrstare la detta conclusione.
La somiglianza del nome vergato “Cirillo” con quello del candidato Cillo Thomas avrebbe assunto un qualche rilievo se risultasse positivamente che il sig. Cillo veniva abitualmente soprannominato Cirillo; ma di questo assunto non è fornita alcuna dimostrazione, né risulta, quasi a prova del contrario, che alcuna delle 36 preferenze attribuite al Cillo sia stata espressa con il nome di Cirillo.
Né può trarsi argomento dal fatto che la S, figurante sulla cancellatura, sarebbe in realtà un 5, scritto male, che corrisponde al numero occupato dal sig. Cillo nella lista Sordoni. Ed invero, il segno in questione pare interpretabile come 9 non meno che come 5.
La sentenza impugnata, pertanto, merita di essere confermata quanto al profilo in esame.
4. Alla stessa conclusione, peraltro, deve pervenirsi con riguardo agli altri capi della decisione.
Le 2 schede di cui l’appellante pretende l’assegnazione sono correttamente descritte dai primi giudici, e denunciano, l’una la riconoscibilità evidente (scheda Sassaroli); l’altra, con la espressione del voto nella prima e nella seconda casella, denota obiettiva incertezza sulla volontà dell’elettore.
Ma altrettanto incontestabile risulta l’indecifrabilità dell’intenzione di voto nelle 2 schede la cui attribuzione è rivendicata dalla lista Democratici e Riformisti. In entrambi i casi si rinviene una croce, i cui tratti, pur intersecandosi nella casella centrale “Democratici e Riformisti”, sono accompagnati da altri segni debordanti in altre caselle, che, semmai, depongono nel senso di voler cancellare il voto espresso.
Anche l’appello incidentale, pertanto, deve essere respinto.
5. L’esito del giudizio evidenzia posizioni di soccombenza di entrambe le parti contrapposte e ciò giustifica la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull’appello incidentale li respinge entrambi;
compensa le spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Marzio Branca, Consigliere, Estensore
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere




L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

sabato 4 dicembre 2010

VIDEOINTERVISTE AI PERSONAGGI POLITICI DEL NOSTRO COMUNE, AUTUNNO 2010

Rossella Martarelli
Portavoce LISTA SORDONI
Insieme Per Monte San Vito



Loris Bernacchia
Coordinatore PD Monte San Vito