Con decreto del 23/03/2011 il Presidente della Repubblica ha indetto il referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dell'art. 2 della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza», chiamando i cittadini ad esplicare la propria funzione legislativa nelle giornate del 12 e 13 giugno. Ai sensi dell’art. 420 ter del codice di procedura penale, qualora l’imputato in processo penale non si presenta all’udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad una assoluta impossibilità di comparire per caso di forza maggiore o altro legittimo impedimento, il Giudice rinvia il processo ad una nuova udienza. Il testo originario della legge n.51 sopracitata definiva causa di legittimo impedimento (come richiamato dal suddetto art. 420 ter c.p.p.) ogni attività coessenziale alle funzioni di Governo. In pratica, in base all’art. 1 commi 1,2 e 3 della suddetta legge se il Presidente del Consiglio dei Ministri e gli stessi Ministri, in qualità di imputati, dichiaravano di essere impossibilitati a partecipare all’udienza penale adducendo di essere impegnati nell’esercizio di funzioni di Governo proprio nel medesimo giorno dell’udienza, il Giudice penale, in ossequio all’art. 420 ter c.p.p., doveva obbligatoriamente rinviare il processo ad altra data. Inoltre, ove la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri attestava che l’impedimento era continuativo (massimo sei mesi) e correlato sempre allo svolgimento delle funzioni di Governo, il Giudice doveva rinviare il processo ad una udienza successiva attendendo, in ogni caso, la fine dell’impedimento (comma 4).
A modifica del testo originario come licenziato dalle Camere è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 23/2010 la quale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1 comma 3 della suddetta legge nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell'art. 420-ter, comma 1 c.p.p., l'impedimento addotto, riattribuendo in tal modo al Giudice ai fini del rinvio dell'udienza, ogni valutazione in concreto in ordine alla sussistenza in fatto dell'impedimento nonché, al carattere assoluto e attuale dello stesso come attività essenziale di Governo. Inoltre la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità del comma 4 del medesimo articolo essendo tale disposizione derogatoria al regime processuale comune, introducendo una prerogativa in favore del titolare della carica, in contrasto con gli artt. 3 (tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge) e 138 Cost. (revisione della Costituzione).
Quindi i cittadini saranno chiamati ad esprimersi in merito alla legge n.51/2011 come risultante dall’intervento della Corte Costituzionale e quindi ad abrogare o meno, la norma che considera causa di legittimo impedimento (come richiamato dal suddetto art. 420 ter c.p.p.) le attività coessenziali alle funzioni di Governo e che permette al Presidente del Consiglio e i Ministri, in veste di imputati in processo penale, di avanzare al Giudice una richiesta di spostamento dell’udienza qualora gli stessi siano impossibilitati a presenziare perché impegnati, come membri del Governo, nell’espletamento di attività fondamentali.
Se il cittadino voterà “SI” protenderà per l’abrogazione di tale norma; se voterà “NO” opterà per la permanenza dell’attuale legge.

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